ACCORDO REGIONALE ATTIVITA' EX USCA
L’Intesa Regionale raggiunta, pur presentando
numerose criticità che SNAMI ha cercato di correggere in Comitato Regionale non
trovando il supporto delle altre OO.SS. presenti (al momento opportuno
diffonderemo il verbale della seduta del Comitato Regionale del 10/8/2022),
prevede che i MMG reclutati per le attività mediche ex USCA, garantiscano le
attività di cui “… all'articolo
4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
…”: in pratica un solo e
UNICO COMPITO PROFESSIONALE (vedi la norma citata) e cioè “…
consentire al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire
l'attività assistenziale ordinaria
… per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero … Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale
comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage
telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1.”.
Pertanto qualsiasi altra richiesta di ulteriori compiti da
parte di Controparte Aziendale/Distrettuale è da respingere: se fossero
necessari altri compiti, va attivato un tavolo sindacale per CONTRATTUALIZZARE
ogni ulteriore richiesta anche per la DOVUTA INTEGRAZIONE ECONOMICA ex art. 15
dell’AIR SCA.
Cordiali saluti
.
- Accordo Regionale attività ex
USCA
- Articolo 4 bis del DL n. 18 del
17.03.20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24.04.20