ACCORDO REGIONALE ATTIVITA' EX USCA

 

L’Intesa Regionale raggiunta, pur presentando numerose criticità che SNAMI ha cercato di correggere in Comitato Regionale non trovando il supporto delle altre OO.SS. presenti (al momento opportuno diffonderemo il verbale della seduta del Comitato Regionale del 10/8/2022), prevede che i MMG reclutati per le attività mediche ex USCA, garantiscano le attività di cui “… all'articolo 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 …”: in pratica un solo e UNICO COMPITO PROFESSIONALE (vedi la norma citata) e cioè “… consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinariaper la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1.”.

Pertanto qualsiasi altra richiesta di ulteriori compiti da parte di Controparte Aziendale/Distrettuale è da respingere: se fossero necessari altri compiti, va attivato un tavolo sindacale per CONTRATTUALIZZARE ogni ulteriore richiesta anche per la DOVUTA INTEGRAZIONE ECONOMICA ex art. 15 dell’AIR SCA.

 

Cordiali saluti
Il Presidente SNAMI FVG
Dott. Stefano Vignando

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- Accordo Regionale attività ex USCA
- Articolo 4 bis del DL n. 18 del 17.03.20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24.04.20