SENTENZA 44/2018 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI GORIZIA
ATTIVITA' E COMPORTAMENTO ANTI-SINDACALE DELLA AAS 2

 

L'AAS. 2 Bassa Friulana-Isontina dovendo assicurare l'assistenza medica nella Casa Circondariale di Gorizia, in alcune RSA (isontine) e in Hospice, ha pensato bene di procedere unilateralmente, senza alcun coinvolgimento (dovuto) delle rappresentanze dei MMG, utilizzando come unico strumento contrattuale il vigente ACN ed in particolare il Capo III (Continuità Assistenziale) per attività professionali mediche non istituzionali e contrattualizzate, e cioè notti/festivi/prefestivi, mantenendo però il compenso previsto (tariffa *sociale*) per tali attività di 22,.. €/ora lorde; orbene le attività professionali richieste dall'AAS. 2 sono ulteriori rispetto a quelle istituzionali descritte e sono soggette alla dovuta contrattazione (obbligo previsto dal Capo III del vigente ACN), anche economica, saltata a piè pari da Controparte pubblica datrice di lavoro.

S.N.A.M.I. ha cercato per anni di portare la questione al tavolo istituzionale di confronto, ma l'Azienda N. 2 ha proseguito per la sua strada sorda ad ogni nostra istanza; di tal che non ci è rimasta che la via legale che in cinque mesi, a partire dalla nostra diffida ritualmente notificata, ci ha permesso con la Sentenza pubblicata sul nostro sito, di dimostrare che avevamo ragione noi …

 

Sentenza n. 44/2018 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale Civile di Gorizia